IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale,  ed  in  particolare,   l'articolo   4   che   prevede
l'emanazione di un apposito decreto legislativo  per  la  definizione
delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro; 
  Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega  al  Governo
in materia di occupazione e del mercato del lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme  in  materia
di promozione dell'occupazione; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004; 
  Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori  di
lavoro; 
  Considerato che, nella seduta del 14 ottobre  2004,  la  Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  ha
espresso la mancata intesa; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alla
delega prevista dalla  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  attivare  la
procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, resi in data 9 e 16  febbraio  2005,  e  del  Senato  della
Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2005; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto disciplina  l'alternanza  scuola-lavoro,  di
seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei
corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia  nel  sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per  assicurare  ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di  competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo  anno  di  eta',  salva  restando  la  possibilita'   di
espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato  ai
sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, possono presentare la richiesta di  svolgere,  con  la  predetta
modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma  1,
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o  parte  di  essa,  attraverso
l'alternanza  di  periodi  di  studio   e   di   lavoro,   sotto   la
responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa. 
  2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati  e
valutati  sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese,  o  con
le rispettive associazioni di rappresentanza,  o  con  le  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  o  con  gli  enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  Le
istituzioni  scolastiche  e  formative,  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita'
di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
              - Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
          Costituzione:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.»
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - L'art.  87 della Costituzione conferisce tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo
          2003, n. 53:
              «Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
          196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
          il  quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare
          i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
          modalita'   di   realizzazione   del   percorso   formativo
          progettata,  attuata e valutata dall'istituzione scolastica
          e  formativa  in  collaborazione  con  le  imprese,  con le
          rispettive  associazioni  di rappresentanza e con le camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, che
          assicuri   ai  giovani,  oltre  alla  conoscenza  di  base,
          l'acquisizione  di  competenze  spendibili  nel mercato del
          lavoro,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
          termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2
          e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali e con il Ministro delle attivita'
          produttive,  d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sentite  le  associazioni  maggiormente rappresentative dei
          datori  di  lavoro,  nel  rispetto  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) svolgere  l'intera  formazione  dai 15 ai 18 anni,
          attraverso  l'alternanza  di periodi di studio e di lavoro,
          sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
          formativa,  sulla  base di convenzioni con imprese o con le
          rispettive  associazioni  di rappresentanza o con le camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, o con
          enti  pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del terzo
          settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
          di  tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
          lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito
          dell'alternanza  scuola-lavoro,  possono  collegarsi con il
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
          assicurare,  a  domanda degli interessati e d'intesa con le
          regioni,   la   frequenza  negli  istituti  d'istruzione  e
          formazione  professionale  di corsi integrati che prevedano
          piani  di  studio  progettati  d'intesa  fra i due sistemi,
          coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
          degli operatori di ambedue i sistemi;
                b) fornire  indicazioni generali per il reperimento e
          l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie necessarie alla
          realizzazione  dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
          incentivi  per  le imprese, la valorizzazione delle imprese
          come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
                c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
          positivo   del  tirocinio  e  di  valutazione  dei  crediti
          formativi acquisiti dallo studente.
              2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
          con  le  imprese  e  del  monitoraggio degli allievi che si
          avvalgono  dell'alternanza  scuola-lavoro sono riconosciuti
          nel  quadro della valorizzazione della professionalita' del
          personale docente.».
              - La  legge  20 marzo  2000, n. 62, reca: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione».
              - La  legge  14 febbraio  2003,  n. 30 reca: «Delega al
          Governo  in  materia  di  occupazione  e  del  mercato  del
          lavoro».
              - Il  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276
          reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30».
              - Il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado.».
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche].
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2. E' abrogato il comma 9,
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.».
              - La  legge  24 giugno  1997,  n.  196  reca: «Norme in
          materia di promozione dell'occupazione».
              - Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  48  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
              «Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del
          diritto-dovere di istruzione e formazione).
              1.  Possono  essere  assunti,  in  tutti  i  settori di
          attivita',    con    contratto    di    apprendistato   per
          l'espletamento   del   diritto-dovere   di   istruzione   e
          formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto
          quindici anni.
              2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non
          superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
          una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e'
          determinata    in   considerazione   della   qualifica   da
          conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
          e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle
          competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
          dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento
          dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge
          28 marzo 2003, n. 53.
              3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato
          in base ai seguenti principi:
                a) forma    scritta    del    contratto,   contenente
          indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del
          contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della
          qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
          rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
          aziendale od extra-aziendale;
                b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista
          secondo tariffe di cottimo;
                c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere
          dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
          apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
          del codice civile;
                d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal
          contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
          di un giustificato motivo.
              4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
          dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
          istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e
          principi direttivi:
                a) definizione della qualifica professionale ai sensi
          della legge 28 marzo 2003, n. 53;
                b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna
          od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della
          qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al
          comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai
          sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
                c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
          a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
          determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
          delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale
          nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
          competenti;
                d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
          all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
          alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
          contrattuali;
                e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel
          libretto formativo;
                f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e
          competenze adeguate.».